Art. 26.
(Direttore artistico).

      1. Il direttore artistico è individuato tra i direttori d'orchestra o tra i compositori ovvero tra i registi di comprovata competenza nel settore del teatro musicale. Decade dall'incarico unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Può essere revocato dal consiglio di amministrazione con una deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri.
      2. Il direttore artistico:

          a) predispone i programmi di attività artistica da sottoporre al consiglio di amministrazione;

          b) è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione del prodotto;

          c) indica al consiglio di amministrazione un eventuale direttore principale o musicale;

          d) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2;

          e) coadiuva il direttore generale nella stesura della relazione destinata all'Ufficio di garanzia.

      3. L'incarico di direttore artistico è incompatibile con qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.

 

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